"Quandosi parla di adozione è importante non idealizzarla, insistendo solosui suoi benefici e sugli aspetti altruistici e passando sottosilenzio la possibilità di difficoltà anche molto serie. Ma vaevitata anche la tendenza a patologizzarla eccessivamente insistendosu tensioni e fallimenti, poiché i casi veramente critici sono unaminoranza". Lo scrive la psicoterapeuta Livia Botta in uncontributo firmato per il portale ItaliaAdozioni.it consentendoci diintrodurre un tema entrato prepotentemente nella vita di decine dimigliaia di famiglie italiane. Occorre, insomma, bandire ognisemplificazione prima di porsi retoricamente una domanda: quanti sonoormai i cittadini che, in un modo o nell’altro, si cimentano (a casa,in classe o altrove) con la presenza di un bimbo adottivo?
Laprocedura preadottivaLaprocedura per giungere all’adozione è lunga e complessa: accade, piùo meno di frequente, che l’iter non vada a buon fine per tanti ediversi motivi. Ma è altresì vero che ogni anno in Italia migliaiadi bambini senza famiglia ne trovano finalmente una, disposta (eritenuta idonea) ad accoglierli. Gliultimi dati disponibili parlano chiaro: nel corso del 2012 laCommissione Adozioni Internazionali (Cai) - ovvero l’organismo cheper conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintendealle procedure coordinando anche l’attività di 65 enti accreditatiper operare nei Paesi stranieri - ha rilasciato l’autorizzazioneall’ingresso in Italia per 3.106 bambini (-22,8% rispetto al 2011,a fronte di poco più di 10mila dichiarazioni di disponibilità)provenienti da 55 Paesi, adottati da 2.469 (-21,7%) famiglieresidenti in Italia. Piùdifficile stimare il numero di adozioni nazionali, considerando chele dichiarazioni di disponibilità delle coppie vengono prese incarico da ciascuno dei 26 Tribunali per i minorenni (Tdm) sparsi perl’Italia. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2010 e in quell’annosono state depositate presso i Tdm 5.576 domande di adozione e si puòpresumere si siano portati a compimento tra i 2mila e i 2.500percorsi adottivi.Mafacciamo un passo indietro e ricostruiamo per cenni tutto l’iterpreadottivo. Per adottare un figlio (sia in Italia sia in un Paesestraniero) ci si deve innanzitutto rivolgere al Tdm competente per illuogo di residenza, compilando e presentando una domanda (in realtàstiamo parlando di una dichiarazione in cui i coniugi offrono la lorodisponibilità all’adozione). Finora nei Tdm è stato possibilepresentare entrambe le disponibilità (sia alla nazionale siaall’internazionale), ma va aggiunto che in alcuni Tribunali ci si stainterrogando sul fatto se sia opportuno continuare su questa strada ose sia meglio richiedere alle coppie di scegliere preventivamentequali dei due percorsi seguire (per diminuire il rischio di intasareburocraticamente il lavoro degli uffici preposti).Perpotersi rendere disponibile la coppia italiana deve essere sposata daalmeno tre anni; in alternativa, deve dimostrare di essere conviventeda almeno tre anni prima di essere convolata (obbligatoriamente) anozze.
Irequisiti per l’adozione Irequisiti per poter adottare sono gli stessi nei due casi (nazionaleed internazionale) e regolati dall’articolo 6 della legge 184/83(poi modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione el’affidamento: "L’adozione è permessa ai coniugi uniti inmatrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodosommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenzaprematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personaleneppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in gradodi mantenere i minori che intendano adottare. (...) La differenzaminima tra adottante e adottato è di 18 anni; la differenza massimatra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55per l’altro". Illimite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratellio se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Ad esempio, se lafutura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia puòadottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino nonpiù piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuropadre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13. Ilimiti di età introdotti dalla legge hanno ovviamente lo scopo digarantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e a seguirlofino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di unagenitorialità naturale.Vaaggiunto (con riferimento all’adozione internazionale) che i limitipiuttosto ampi imposti dalla normativa italiana sono spesso evolentieri non presi in considerazione dalle autorità straniere, chetendono a privilegiare, in vista di un possibile abbinamento, coppiegiovani.
Icolloqui alla Asl Alfine di verificare i requisiti riguardanti la "capacità" o menodi una coppia di poter affrontare il percorso adottivo, la stessaviene valutata dall’equipedei servizi sociali competenti per la zona di residenza: ovvero, unapsicologa Asl-Usl (coadiuvata da un’assistente sociale) convoca a piùriprese gli aspiranti genitori per alcuni colloqui conoscitivi, alloscopo di entrare nel merito del rapporto tra coniugi, di testare le"attitudini" all’accudimento e l’eventuale, reale disponibilitàad accogliere un figlio (sapendo fronteggiare le eventuali difficoltàdi inserimento). In alcune Asl l’equipeè organizzata in un’unità interdisciplinare dedicata (chiamataGILA, Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni); in tutti i casi ilGILA (più o meno ufficialmente presente) ha il compito di inviare,al termine degli incontri, una specifica relazione "attitudinale"della coppia. Iltutto avviene fermo restando che le procedure di adozione escludonol’ipotesi che si possa scegliere uno specifico bambino come figlio,così come non è possibile esprimere la preferenza in merito asesso, colore della pelle o etnia (nel caso, per nulla raro, di unbimbo straniero nato in Italia). Per quanto riguarda l’etàdell’immaginario figlio adottivo, è possibile indicare la fasciapreferenziale nell’apposito questionario compilato insieme all’equipedei servizi sociali prima della fine dei colloqui (il questionariosarà poi allegato alla relazione); inoltre la coppia sarà chiamataa rispondere in merito alla disponibilità all’accoglienza di bambinicon malattie (reversibili o meno, più o meno gravi) o rimastivittime di abusi. Anchein questo caso le procedure per l’adozione internazionale prefiguranoin parte percorsi differenziati rispetto alla nazionale: infattialcuni enti accreditati (ossia le onlus presso cui la coppia dovràrivolgersi una volta ottenuto il decreto di idoneità dal Tdmcompetente) consentono di scegliere la provenienza di un bambinostraniero da una determinata area geografica, identificando cioè findall’inizio l’etnia e anche l’età (quando possibile).
Daldecreto di idoneità al possibile abbinamentoSipuò sostenere che lo "spartiacque" tra adozione nazionale einternazionale è rappresentato proprio dal decreto di idoneità, cheviene rilasciato alla coppia dal Tdm circa un anno dopo lapresentazione della domanda. Da quel momento, chi si è dichiaratodisponibile per la Nazionale dovrà semplicemente attendereun’eventuale chiamata per il possibile abbinamento (chiamata chedovrà avvenire, ma non è detto accadrà, entro tre anni dalla datadi presentazione della domanda stessa; e in assenza di chiamataoccorrerà eventualmente ripresentare al Tdm la dichiarazione didisponibilità), mentre chi ha privilegiato l’Internazionale avrà unanno di tempo per identificare e scegliere la onlus accreditatapresso la Presidenza del Consiglio con cui proseguire l’iter.L’adozioneinternazionale comporta costi economici piuttosto elevati, tenendopresente che gli enti affrontano tutte le spese riguardanti irapporti da intrattenere a livello diplomatico e di ordine praticocon i Paesi stranieri: dalla formazione della coppia alla traduzionedi tutta la documentazione legale e burocratica necessaria erichiesta dal Paese di origine del bambino, fino all’organizzazionedel viaggio, della permanenza e degli spostamenti. E ancora: letraduzioni dei documenti del bambino, il mantenimento dei rapporticon le autorità straniere, con gli orfanotrofi o le case famiglia(verso cui le coppie sono talvolta chiamate ad assumersi l’obbligodi compiere azioni di cooperazione per migliorare le condizionidell’infanzia risiedente nel Paese). Tuttele attività e i costi degli enti autorizzati sono sottoposti alcostante controllo della Cai e ad essi occorre aggiungere le spese diviaggio e soggiorno in prossimità dell’eventuale abbinamento, vistoche tutti i Paesi richiedono alla coppia di trattenersi in loco,seppur con modalità molto diverse tra uno Stato e l’altro (talunirichiedono più viaggi, magari di una settimana ciascuno; altriesigono una permanenza più o meno prolungata in un’unica soluzione).Nonsi può tacere il fatto che l’entità dei costi preadottivi (che sipossono stimare tra i 15mila e i 30mila euro, a seconda del Paese) èsoggetta a numerose critiche da parte delle coppie e delleassociazioni di settore, tanto più che (in tempo di grave eprolungata crisi economica) rappresenta il motivo forse principaledel consistente calo di dichiarazioni di disponibilità registratonegli ultimi due anni. Leprocedure legalie burocratiche di adozione vengono dunque evase (con più o menodifficoltà) secondo le leggi del Paese e della Convenzione de L’Aja(sottoscritta nel 1993 da molti Stati) o comunque in virtù diaccordi tra i vari Paesi e il nostro.
Dall’abbinamentoall’arrivo nella nuova casa Qualoral’abbinamento vada a buon fine, la conclusione dell’iter èdifferente nel caso di adozione nazionale o internazionale. Nel primocaso, la coppia concorderà con Tdm, servizi sociali e casa famigliail graduale distacco del minore dalla struttura in vista del nuovoapprodo (che non esclude, ovviamente, eventuali successivi incontriper riallacciare i rapporti del bambino con chi gli ha inizialmentedato accoglienza dopo l’abbandono) e agli aspiranti genitori verrànotificato dal Tdm un decreto di "collocamento provvisorio" delbambino nel nuovo nucleo familiare; decreto che evolverà in"affidamento preadottivo" se dinanzi ad un possibile ricorso deiparenti del bambino (fino al quarto grado) il tribunale deciderà direspingerlo, o qualora nessun parente abbia presentato appello controil provvedimento. Trascorso poi un altro anno, durante il quale iservizi sociali verificheranno l’evolversi della nuova famiglia(attraverso incontri con le coppie e la stesura di quattro relazionida inviare al Tdm) la coppia, salvo problemi o fallimenti durantel’accoglienza, otterrà il decreto di adozione, a seguito del qualepartirà l’iter presso l’ufficio Anagrafe competente per il cambio dicognome. Nelcasi di adozione internazionale, invece, l’iter adottivo siconcluderà con l’ingresso in Italia della coppia con il bambino.Tutte le procedure legali e amministrative, infatti, saranno stateespletate nel Paese estero di provenienza, e all’arrivo in Italia ilfiglio otterrà il cognome della coppia. La quale, per qualunquenecessità, potrà comunque rivolgersi ai servizi sociali diresidenza per ottenere aiuto o assistenza psicologica.
Idiritti del bambino adottato Ilbimbo ha diritto di essere informato in merito al suo essere figlioadottivo e in ogni caso è fondamentale mantenere la massimasincerità nella relazione tra genitore e figlio adottivo. E’ giustoe opportuno rivelare ciò che si conosce delle sue origini. Tutte gliorientamenti psicologici e psicoterapeutici sono ormai concordinell’affermarlo, in sintonia con le associazioni di genitori adottivipiù serie e "riconosciute" dalle coppie.Suidiritti del bambino adottato è stata stilata addirittura una vera epropria "Carta" (curata da un gruppo di psicoterapeuti,assistenti sociali e maestre milanesi e presentatanel corso del seminario su "Adozione e diritti" organizzato il 19novembre 2007 a Milano dalla Provincia, in collaborazione con ilCIAI, la onlus con più esperienza in materia di adozioni essendonata nel 1968). Lariportiamo di seguito. "LaCarta dei diritti del bambino adottato intende richiamarel’attenzione degli adulti sui bisogni del bambino adottato. Latraduzione dei diritti fondamentali, previsti dalle leggi, nellarealtà dei comportamenti quotidiani è un compito molto complessoche riguarda tutti gli adulti. La Carta si propone di favorire lariflessione e le scelte di chi deve operare nell’esclusivointeresse del bambino. 1. Ho diritto a crescere sicuro e protettonella mia famiglia. 2. I miei genitori devono essere aiutati se sonoin difficoltà. Se non ce la fanno a crescermi, io ho diritto avivere la mia vita con genitori adottivi. 3. Ho diritto ad essereascoltato, capito e aiutato da adulti capaci di cercare i genitorigiusti per me, prima di tutto nel mio Paese. 4. Ho diritto a viverein un posto sicuro e ad essere preparato ai cambiamenti, pochi e solosenecessari.Tutti devono tener conto delle emozioni e dei pensieri che esprimo, edevono spiegarmi con parole chiare cosa mi sta succedendo. 5. Hodiritto ad avere un tempo giusto per lasciare le persone che conoscoe per fidarmi dei nuovi genitori. 6. Ho diritto a tenere il mio nome,a conoscere la verità sulla mia storia e sull’adozione, ad essereaiutato a stare con gli altri. 7. Ho diritto ad avere nuovi genitoripreparati ad amarmi e a crescermi come figlio, nato da altri genitorie arrivato da lontano. La mia nuova famiglia deve essere capace diascoltarmi e curarmi. Insieme costruiremo la nostra storia. 8. Lanostra famiglia adottiva deve essere aiutata nella nuova vita edessere accettata e accolta da tutti. 9. A scuola tutti dovrannorispettare la mia storia e darmi il tempo che mi serve per crescere eper imparare. 10. Posso continuare ad incontrarmi con i mieifamiliari se ne ho bisogno e se anche loro sono d’accordo. Quandosarò grande potrò chiedere di sapere chi sono i genitori che mihanno fatto nascere".